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D.P.R. 30/05/2002 n. 115Art. 251 (Ordine di pagamento emesso dal funzionario) 1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali. Capo II Diritto di copia Art. 252 (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari) 1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione. Articolo 253 (Determinazione dell'importo e pagamento) 1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia. Titolo III Disposizioni relative al processo contabile Capo I Disposizioni generali Art. 254 (Imposta di bollo) 1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile. Art. 255 (Procedure di anticipo e riscossione delle spese) 1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260. Art. 256 (Ordine di pagamento emesso dal funzionario) 1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. Capo II Tassa fissa Art. 257 (Tassa fissa) 1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55. 2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica. Art. 258 (Modalità di pagamento) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo. 3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa. Capo III Pubblicazione di provvedimenti del magistrato Art. 259 (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato) 1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita. Titolo IV Disposizioni relative al processo tributario Capo I Disposizioni generali Art. 260 (Imposta di bollo) 1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario. Art. 261 (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione) 1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile. Capo II Diritto di copia Art. 262 (Diritto di copia) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio. Art. 263 (Esenzione) 1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario. Art. 264 (Modalità di pagamento) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale. 2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia. PARTE IX NORME TRANSITORIE Titolo Voci di spesa Capo Contributo unificato nel processo civile e amministrativo Art. 265 (Contributo unificato) 1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento. 2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa. 3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. 4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8. 5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286. 6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario. 7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. Capo II Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile Art. 266 (Raccordo) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo. Art. 267 (Diritto di copia senza certificazione di conformità) 1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico. vedi allegato Art. 268 (Diritto di copia autentica) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. vedi allegato Art. 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) 1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. vedi allegato Art. 270 (Copia urgente su supporto cartaceo) 1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato. Art. 271 (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace) 1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. Art. 272 (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368) 1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore. Capo III Diritto di certificato nel processo civile e penale Art. 273 (Diritto di certificato) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10; b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10. Capo IV Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato Art. 274 (Adeguamento periodico degli importi) 1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Capo Ausiliari del magistrato Art. 275 (Onorari degli ausiliari del magistrato) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37. Capo VI Indennità di custodia Art. 276 (Determinazione dell'indennità di custodia) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali. Capo VII Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi Art. 277 (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa) 1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori. Capo VIII Registrazione degli atti giudiziari Art. 278 (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrati vo) 1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche. Titolo II Patrocinio a spese dello Stato Art. 279 (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario) 1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III. Titolo III Registri Art. 280 (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica) 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. 2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie. 4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
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